(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 del 25 febbraio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, gia' modificato dall'art. 1 della legge regionale 3 novembre 1987, n. 69, e' sostituito con il seguente: "Il contratto di assicurazione e' cumulativo a favore dei Consiglieri in carica e non puo' prevedere indennita' superiori ai seguenti massimali: L. 500.000.000 in caso di morte; L. 500.000.000 in caso di invalidita' permanente; L. 200.000 per ogni giorno di invalidita' temporanea".