(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4
                        del 25 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 7 novembre
 1973,  n.  41,  gia'  modificato dall'art. 1 della legge regionale 3
novembre 1987, n. 69, e' sostituito con il seguente: "Il contratto di
assicurazione e' cumulativo a favore dei Consiglieri in carica e  non
puo' prevedere indennita' superiori ai seguenti massimali:
   L. 500.000.000 in caso di morte;
   L. 500.000.000 in caso di invalidita' permanente;
   L. 200.000 per ogni giorno di invalidita' temporanea".